Home|La Scuola|La storia|La Tecnica|Articoli|Video|LINKS  
 
 
Home

La Scuola
  Programma di studio
  Calendario
L'Associazione
  Statuto
  VideoBiblioteca





 


 
 Carattere del giorno:
 


Associazione Sportiva Dilettantistica
M
EIHUAQUAN ITALIA – 梅花拳意大利  WuShu Study Organization

  







 
 


Presidente:                                 Avv. Lorenzo R. Zompì

Direttore Tecnico:                        Luca Bizzi

Vice Presidente:                        Giuliano Furlini
Rappresentante Insegnanti:       Enrico Storti
Rappresentante allievi:              Francesca Lorenzini
Consiglieri:                               Maurizio Pettazzoni e Lucio Cevenini

 

STATUTO

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) E’ costituita una Associazione denominata “MEIHUAQUAN ITALIA - WUSHU STUDY ORGANIZATION - Associazione Sportiva Dilettantistica”, la cui sigla si riassume in “MHQ ITALIA W.S.O.”. L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2) La sede dell’Associazione viene fissata presso Bizzi Luca, Via E. Giovannini n°5, 40129 Bologna, e potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo del territorio italiano.
Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie tanto in Italia quanto all’estero, espletando le necessarie formalità.

Art. 3) La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4) L’Associazione ha quale scopo lo svolgimento di attività nel settore dello sport dilettantistico e della promozione della cultura, della filosofia, della tradizione, e della religione cinese afferente o connessa con le arti marziali cinesi. In particolare svolge attività di promozione e di diffusione sul territorio nazionale ed estero della pratica delle arti marziali cinesi in generale e di tutti gli aspetti della cultura e tradizione cinese ad esse collegati, nonché attività di promozione di iniziative di carattere sportivo, culturale ed informativo sempre inerenti alle arti marziali ed alla cultura cinesi.
L’Associazione s’impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo, assieme alla dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità e convinzioni.

Art. 5) L’Associazione realizza gli scopi di cui al precedente art. 4) per mezzo di unità periferiche localmente presenti sul territorio. Dette unità sono diretta emanazione della Associazione e non costituiscono in alcun modo organismi separati dalla stessa.
Ogni unità periferica mantiene rapporti con l’Associazione per mezzo di un suo rappresentante, socio avente qualifica di istruttore il quale è altresì responsabile nei confronti dell’Associazione del corretto funzionamento della unità periferica.
Per assicurare una più capillare presenza sul territorio l’Associazione potrà se necessario, domiciliarsi presso altre associazioni sportive e/o culturali che siano socie dell’Associazione stessa.
L’Associazione può partecipare quale socio ad altre associazioni o circoli aventi scopi analoghi e che svolgeranno azioni e attività non lucrative di utilità sociale.
L’Associazione ricerca momenti di confronto con le forze sociali presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport dilettantistico valorizzando le attività di cui al punto uno.
L’Associazione si rende promotrice nell’organizzare o partecipare a gare, tornei, campionati, manifestazioni, festival ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed internazionale.
L’Associazione potrà incentivare attività di formazione, di corsi inerenti le attività dell’Associazione stessa, inoltre potrà esercitare un attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini, solo allo scopo di comunicare ai soci i programmi dell’Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali inerenti all’attività.
Favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri ed esposizioni varie, nonché giochi vari di società, da tavolo ecc.
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli Associati.
L’Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi d’interesse.
I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi d’interesse e degli altri organismi in cui si articola l’Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

TITOLO 2: SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividano gli scopi.
I soci saranno classificati in due distinte categorie:
- soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. I loro nominativi sono elencati nell’apertura dell’atto costitutivo;
- soci ordinari. Sono soci ordinari coloro che partecipano regolarmente all’attività dell’Associazione e che concorrono alla realizzazione dei suoi scopi.
L’adesione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati al Consiglio Direttivo ed ha valenza annuale.
All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilità.
La posizione dei soci all’interno dell’Associazione è paritaria. La suddivisione sopra indicata ha carattere meramente formale e non sottintende alcuna sperequazione tra le categorie di soci relativamente ai diritti ed ai doveri degli stessi in seno alla Associazione.

Art. 7) Ogni socio all’atto di presentazione della domanda di ammissione si impegna a:
- rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno dell’Associazione, le risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi;
- contribuire alle necessità economiche della Associazione attraverso il pagamento della tessera sociale annuale ed eventuali altre quote per prestazioni particolari richieste e comunque elencate nel Regolamento Interno.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un’anzianità d’iscrizione di almeno sei mesi. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che abbiano raggiunto la maggiore età.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 8) La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della data di chiusura dell’anno sportivo;
- per omessa presentazione della richiesta annuale di adesione;
- per delibera di esclusione votata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o del Regolamento Interno o al disposto delle deliberazioni degli Organi Sociali, ritardino od omettano il pagamento delle quote sociali o arrechino danni morali o materiali alla Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.

TITOLO 3: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9) Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;

Art. 10) L’Assemblea dei Soci è il massimo organismo della Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria tutti i soci con diritto che posseggano tale qualifica.
Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad un altro socio appartenente alla medesima unità periferica.
Ogni socio non potrà comunque essere portatore di un numero di deleghe superiore al numero di iscritti alla unità periferica di appartenenza.
L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto finanziario consuntivo la relazione annuale del consiglio direttivo;
- determina l’indirizzo generale dell’attività da svolgere dall’Associazione;
- elegge i componenti degli organi sociali;
- delibera sulle proposte di modifica del Regolamento Interno;
- delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelle che il Consiglio Direttivo intende sottoporle.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione determinandone le modalità, nominando i liquidatori e fissandone i poteri;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante affissione dell’avviso di convocazione nella sede della Associazione, nelle sedi secondarie, se esistenti, e nelle unità periferiche, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza; nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a tre.
L’Assemblea dovrà tenersi presso la sede dell’Associazione o in altra località stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve essere convocata:
- almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio;
- quando se ne ravvisa la necessità, per decisione del Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente, di almeno 1/5 della base sociale.
Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
Le elezioni si svolgono con modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo sociale e secondo quanto previsto precedentemente del presente articolo. Nel caso di liste contrapposte le elezioni avverranno in forma proporzionale con un riconoscimento alla lista maggioritaria d’arrotondamento superiore al 10%.
Il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

Art. 11) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione essa è regolarmente e validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno nove soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega dei 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione essa è regolarmente e validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei soci e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

Art. 12) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza da altra persona designata all’uopo dall’Assemblea: l’Assemblea nomina altresì un segretario anche non socio avente la funzione di redigere il verbale assembleare.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO 4: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13) Organo esecutivo della Associazione è il Consiglio Direttivo, il quale si compone di un minimo di cinque e di un massimo di nove membri eletti tra i soci maggiorenni dall’Assemblea ordinaria.
Nella medesima Assemblea verrà nominato, tra i consiglieri eletti, il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo, i cui membri sono rieleggibili, dura in carica 3 tre anni, salvo diversa durata espressamente prevista nel verbale di nomina del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta inviata almeno 8 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio del telegramma inoltrato almeno 2 due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all’Assemblea. E’ investito inoltre di quelli di straordinaria amministrazione solo in situazioni di comprovata urgenza e necessità. In tal caso viene fatto obbligo di convocare l’Assemblea dei soci entro una settimana dalla data in cui il Consiglio ha agito per ratificarne l’operato, stabilendo la data dell’adunanza entro e non oltre quindici giorni dalla data medesima.
Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo e la relazione accompagnatoria relativa all’attività svolta dalla Associazione in tempo utile per l’approvazione dell’Assemblea, deliberare sulla accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci e su tutti i provvedimenti di sospensione o di esclusione dei soci stessi, amministra il patrimonio della Associazione e le sue rendite sociali in conformità alle decisioni prese dall’Assemblea nel costante rispetto delle finalità della Associazione che escludono il fine di lucro.
Il Consiglio Direttivo potrà redigere il Regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.

Art. 15) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono ritenute valide sulla base del voto maggioritario dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.
Nello svolgimento della sua attività il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni dallo stesso nominate.
Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Dalla nomina di Consigliere, per l’incarico lo stesso non ha diritto ad alcun compenso; è previsto il rimborso spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Art. 16) Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare a causa di dimissioni decesso decadenza o altro impedimento, uno o più membri del Consiglio Direttivo, i restanti provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea che provvederà o meno alla loro conferma. Se viene meno la maggioranza o la totalità dei membri del Consiglio Direttivo, deve essere convocata entro giorni sette e deve aver luogo entro quindici la Assemblea dei Soci al fine di provvedere alla ricomposizione dell’organo suddetto.
In caso venga meno la maggioranza dei consiglieri colpiti da impedimento restano comunque in carica fino alla loro sostituzione. Anche su di essi incombe l’onere di convocare l’Assemblea per i provvedimenti del caso.

Art. 17) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento spetta al vicepresidente. La firma del Vice presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

TITOLO 5: PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 18) Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- attrezzature di proprietà della Associazione;
- contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
- riviste, libri e materiale multimediale.
I beni ricevuti e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento dello scopo previsto nel presente Statuto ed al rimborso spese delle singole attività dei soci.

TITOLO 6: BILANCIO

Art.19) L’esercizio si chiude 31 dicembre. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
L’eventuale residuo attivo o gli avanzi di gestione dell’anno precedente dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto sociale, nei rispetto dei limiti stabiliti nel Regolamento dell’Associazione.

TITOLO 7: SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 20) L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art.27 del Codice Civile (c.c.):
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- per le altre cause di cui all’art.27 c.c.

TITOLO 8: NORME FINALI E GENERALI

Art. 21) Particolari norme di esecuzione o funzionamento del presente, Statuto verranno disposte con Regolamento Interno che verrà redatto dal Consiglio Direttivo.

Art. 22) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci e la Associazione per questioni relative all’interpretazione dei presenti patti ovvero di altri eventuali accordi comunque riferenti alla vita della Associazione, dovrà essere devoluta al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominativi uno per parte ed il terzo dai due precedentemente nominati; in mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, questo su istanza della parte più diligente, verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, che provvederà pure alla nomina dell’arbitro di parte eventualmente non nominato, entro un mese dal ricevimento della richiesta formulata dall’altra parte a mezzo raccomandata A.R.. Gli arbitri, comunque nominati giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura diversa dal rispetto del principio del contraddittorio, ed il loro giudizio non sarà appellabile.
Il lodo arbitrale avrà sede in Bologna.

Art. 23) Fermo restando quanto stabilito al precedente art.26), foro competente a dirimere ogni eventuale ulteriore controversia, sarà quello di Bologna.

Art. 24) Per quanto non è espressamente contemplato nell’atto costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge in materia con particolare riferimento al Codice Civile.

Bologna, 13 dicembre 2003

 Inizio pagina

 

Accessi:

  Hit Counter